Con la sentenza n. 37334/2012, la Corte di Cassazione ha precisato alcuni concetti fondamentali nella prevenzione degli infortuni sul lavoro, ed ha definito con maggior dettaglio le competenze specifiche di RSPP e Capocantiere.
Una ditta appaltante stava effettuando dei lavori di pittura di travi in ferro di un edificio.
Sul piano dove la ditta stava operando vi era una apertura verso il vuoto che era stata coperta con
pesanti lamiere grecate dal peso di oltre 90 Kg. L’operaio, non avvedendosi chele lamiere metalliche erano state poste a copertura della buca, stava spostando le lamiere per consentire il passaggio di un trabattello, quando è precipitato in basso da un’altezza di circa dieci metri, riportando lesioni personali che ne avevano determinato un’invalidità permanente.
Per tale infortunio erano stati imputati li capocantiere e il RSPP della ditta committente e il capocantiere della ditta appaltatrice. La difesa degli imputati era stata impostata considerando che le lamiere poste a copertura del vuoto erano di un notevole peso (90 Kg) e che quindi, una volta coperto il vuoto, non vi era obbligo di segnalare tale pericolo.
La Corte di cassazione ha ritenuto che il sistema di copertura adottato per coprire l’apertura non era idoneo, proprio perché l’operaio, da solo, era stato in grado di spostare le lamiere.
Secondo i Giudici le prescrizioni utilizzate dal legislatore: “COPERTURE SOLIDE”, da adottare per coprire le buche presenti sul luogo di lavoro,deve essere interpretato nel senso che esse non devono risultare spostabili, ovvero devono essere di consistenza tale da far capire la funzione alla quale sono destinate.

Circa la posizione del RSPP, la Cassazione,ha ribadito che l’evoluzione e l’assetto del sistema prevenzionistico denotano, con linea normativa di continuitĂ , che la mappatura dei rischi è uno strumento
essenziale a fini di tutela. Pertanto, in riferimento alla posizione del RSPP, la SC ha ritenuto che l’omissione di condotte doverose realizza una violazione “di sistema”, senza che abbia alcuna rilevanza il mancato apprestamento, da parte del legislatore, di una specifica sanzione penale.
Quindi, nonostante fosse stato proprio il RSPP a valutare il rischio della buca e a deciderne la copertura con le lamiere metalliche, egli avrebbe anche dovuto verificare l’adeguatezza del rimedio; nel caso in esame il RSPP avrebbe dovuto attivarsi per segnalare ai lavoratori la situazione di pericolo. Per la SC, era stata proprio la mancata previsione del rischio e l’inefficacia dei mezzi per contenerlo la causa efficiente nella determinazione dell’evento infortunistico.

Per quanto concerne la figura del CAPOCANTIERE, la Cassazione ha puntualizzato che egli è pur
sempre un esecutore di ordini e, anche se sullo stesso incombe l’obbligo di segnalazione di una situazione di pericolo, una volta espletato questo compito non può certo sindacare la scelta antinfortunistica di colui che ha principale competenza in materia, quale il RSPP.
Diverso sarebbe stato se la copertura fosse stata palesemente inidonea o apposta malamente, in
quel caso, in ragione dell’obbligo di sorveglianza al quale i erano tenuti, gli stessi sarebbero dovuti intervenire, secondo le cautele suggerite dalle norme e dalla comune esperienza, per segnalare la nuova situazione di pericolo o provvedervi essi stessi mediante l’adozione di presidi urgenti (per esempio, recinzione dell’area).