E’ certamente esatto il sostenere che anche il conducente del mezzo di pronto soccorso, non deve anteporre il proprio diritto di urgenza e di precedenza, alla sicurezza ed alla vita degli utenti della strada, sicchè deve contemperare (qui si conduce l’autopompa evidentemente per contenere o spegnere un incendio in atto) la salvezza posta in pericolo con l’esigenza di non nuocere gravemente agli altri, attentandone la integrità fisica; ma tale principio generale del neminem laedere, che vale anche per i conducenti dei mezzi di soccorso, non assume rilievo nel caso di specie, posto che la responsabilità di detto conducente, in conreto, non è stata posta in relazione ad una condotta omissiva o fattiva tale da configurare concausa o fattore determinante dello incidente. (cfr: per il principio Cass. 18 dicembre 1996 n. 11323). Mancano cioè i presupposti di fatto per far ritenere operante la presunzione di colpa di cui al comma 2 dell’art. 2054 c.c. in relazione alla citata norma speciale sulla circolazione. Risulta cioè data e considerata la prova contraria che esclude la pari responsabilità dei veicoli coinvolti.